mercoledì 7 ottobre 2009

Ordinanza del 30 settembre 09

Rilevante l'ordinanza ministeriale del 30 settembre 2009. Essa identifica con più dettaglio le categorie a cui sarà offerto il vaccino pandemico.
Quando si comincerà a vaccinare? Non appena il vaccino arriverà alle Regioni.
Non perdo tempo nel considerare le dichiarazioni di Fazio. Dice che cominceranno a distribuire da lunedì? Se le oltre 8 milioni di dosi previste per la prima fase vaccinale non saranno distribuite tutte contemporaneamente sarà come non avere i vaccino. Anche nella migliore delle ipotesi, ovvero che il vaccino arrivi tutto e subito, credo che poi si debba ragionevolmente considerare un tempo tecnico minimo di 1-2 giorni per la distribuzione del vaccino dalla sede di stoccaggio regionale alle sedi periferiche e poi l'attività comincerà con la vaccinazione degli operatori sanitari e via via le altre categorie indicate secondo il chiaro ordine indicato dall'ordinanza.
Quale sarà l'adesione alla vaccinazione?
Gli operatori sanitari sembrano essere i meno propensi alla vaccinazione. Cosa deplorevole, per una serie di motivi:
1. L'obiettivo della vaccinazione è garantire la continuità dei servizi essenziali, fondamentale il servizio sanitario. Non vaccinarsi significa non rispettare una strategia pensata per il bene del Paese
2. Non vaccinarsi significa mancare di rispetto a chi al vaccino pandemico non potrà accedere
3. Non vaccinarsi significa mancare di rispetto ai propri pazienti. Gli operatori sanitari potrebbero potenzialmente trasmettere la malattia ai propri assistiti.

Ovviamente la vaccinazione non è obbligatoria. Quindi ognuno è libero di fare ciò che vuole, purtroppo.

3 commenti:

giglio ha detto...

Art. 2 punto 2 Prima di preocedere alla vaccinazionedi cui al comma 1, dovra' essere fornita una corretta informazione da parte degli operatori sanitari addetti alle vaccinazioni sulle conoscenze disponibili (FIN QUI' SONO D'ACCORDO) nonchè dovrà essere acquisito il consenso informato per iscritto da parte degli interessati.
Questa parte invece non la capisco...generalmente per le vaccinazioni consigliate e raccomandate dal Ministero della Salute si chiede il dissenso informato per iscritto. Com'è possibile fare una campagna chiamando attivamente le categorie individuate se lo Stato si tutela scaricando la responsabilita' sulle singole persone????

Unknown ha detto...

chiedo:possibile che in svezia tutti, nessuno escluso, abbia diritto al vaccino? a quanto pare basterebbero nome e cognomne. ne sapete qualcosa?

UlrikeS ha detto...

@ Giglio

Cito:

La finalità del "consenso informato" - se correttamente prestato - è quella di rendere legittimo l'intervento clinico, che, altrimenti, sarebbe contro la legge, perché lesivo del diritto soggettivo del paziente alla sua integrità psicofisica.



L'acquisizione del consenso non vale in alcun modo a limitare la responsabilità del medico o dei suoi collaboratori per inosservanza delle leggi e del codice deontologico.

La manifestazione di volontà del paziente costituisce accettazione consapevole del rischio insito in ogni pratica invasiva, anche magistralmente eseguita, e delle inevitabili conseguenze negative, e non dichiarazione di esonero da responsabilità colposa.

Lo stesso art. 1229 c.c. dichiara nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Anche dal punto di vista concettuale, il "consenso informato" non ha nulla a che vedere con il diritto del paziente ad una prestazione medica esatta.

Cioè, il consenso si riferisce ad eventi lesivi che trovano la loro causa nel fatto che il medico non ha adempiuto l'obbligo di informare correttamente il paziente: la fonte della responsabilità del medico non è costituito dall'evento dannoso in sé, ma dalla mancata preventiva comunicazione dell'eventualità dell'evento dannoso; quando il paziente lamenta il danno derivante dal mancato esercizio del consenso informato, infatti, non sostiene che il medico non ha adempiuto correttamente la prestazione sanitaria, ma afferma che, se avesse conosciuto i rischi connessi all'intervento, non lo avrebbe autorizzato.

La Legge 210/92 riguarda il riconoscimento di un "indennizzo", indipendentemente da una dimostrata colpa. Tale previsione non preclude pertanto la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, in caso di comportamenti colposi di terzi (ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile).